SULLA RIFORMA DELLA DECRETAZIONE D’URGENZA E IL VOTO A DATA CERTA
Broono (http://www.hookii.it/malvino-sulla-riforma-costituzionale/#comment-2981088820)
Questo ad esempio è (anche per me) uno dei punti che non mi permette di dirmi nelle fila dei Sì in maniera definitiva.
Questo punto qui è per me al contrario eccome un aumento -considerevole- dei poteri del Governo rispetto al Parlamento.
Perché è vero che la riforma limiterà la decretazione d’urgenza, ma è altrettanto vero che questo avviene non per ridurre i poteri del governo ma perché non sarà più necessaria, dato che l’introduzione della corsia preferenziale glie ne attribuisce uno nuovo e superiore, che quella decretazione la rende a quel punto non più necessaria.
E lo dice proprio il pdf linkato nel punto in cui spiega:
“E che, peraltro, il riconoscimento al Governo di una corsia privilegiata per i disegni di legge essenziali all’attuazione del suo programma eliminerà quello stato di necessità, vero o presunto, finora invocato a giustificazione degli sconfinamenti del ricorso alla decretazione d’urgenza dai limiti ad essa imposti.”
Certo gli viene sottratta la possibilità di usare la decretazione d’urgenza come cavallo di troia, ma appunto perché gli viene dato un cavallo di troia ancora più capiente che è la possibilità di utilizzare quella corsia per ogni ddl il governo deciderà essere “essenziale per l’attuazione del programma” sul quale ha chiesto la fiducia.
Oggi ci dev’essere un fatto certo a cui ricondurre l’urgenza e quel fatto certo è quindi oggettivo e ri-quindi contestabile.
Domani basterà affermare che il ddl è necessario all’attuazione del programma, che basterà riempire di obiettivi vaghi e quindi ampi per renderlo pista di lancio di qualsiasi cosa, per avere il potere di imporre al parlamento la questione e quindi i tempi e i modi prevalenti.
Praticamente non essendo più necessaria la caratteristica di “Urgenza” e avendola sostituita con l’attuazione del programma di governo, che per un governo sarà urgenza 365 giorni l’anno, un governo capace di proporre leggi che siano riconducibili al proprio programma può impors sulle Camere tutte le volte che vorrà, cosa che oggi dovendo giustificare l’urgenza non può invece fare.
Questo è il mio dubbio e attuale gigantesco ostacolo al Sì.
Lemkin
Tre punti.
Il primo e’ che per stabilire se un ddl e’ essenziale per l’attuazione del programma e’ necessario un voto della camera, non e’ il governo a deciderlo, quindi non puo’ “imporsi alle camere tutte le volte che vorra’”, se il parlamento non vuole.
Il secondo e’ che il requisito dell’urgenza e’ interpretato in maniera così lasca che sostanzialmente il governo fa quello che vuole. Non e’ una vera barriera. Un esempio: equitalia e’ stata “cancellata” con un decreto legge…era una cosa veramente “urgente”? Il decreto Poletti sui contratto a tempo determinato era “urgente”? Ecc. ecc. Il fatto che l’urgenza sia “contestabile” non vuol dire che sia “contestata” (vero che e’ sindacabile dalla Corte Costituzionale l’urgenza, ma solo in caso di “evidente mancanza”). Allo stesso modo in cui, come tu rilevi, l’essenzialità sarà contestabile ma probabilmente solo di rado sarà contestata. Quindi oggi “giustificare l’urgenza” e’ ben poco necessario.
Il terzo e’ che l’uso di uno strumento come la decretazione d’urgenza in modo spregiudicato comporta un caos. Perché’? Perché’ il decreto e’ immediatamente valido, e dunque produce subito i suoi effetti. Dopo 60 giorni o scade o viene convertito. Nel momento in cui scade o anche nel momento in cui viene convertito con modifiche, tendenzialmente, soprattutto in certi ambiti giuridici, diventa molto complesso capire quale norma si applichi a quale fatto, visto che c’e’ un regime A (prima del decreto), uno B (i 60 giorni) e uno C (dopo la conversione). tutto cio’ proprio perché’ il decreto non era uno strumento pensato per questo. Nel momento in cui si riconduce il tutto a un istituto come il voto a data certa, la cosa funziona in maniera piu’ lineare e logica.
E ripeto, tanto e’ vero che anche i contrari alla riforma (i cinquanta costituzionalisti) lo citano come elemento positivo.
Broono
ed è (il primo punto) il motivo per cui in quello scambio precisavo a Yoda che non è il singolo punto a rendermi scettico, ma il famoso combinato con la legge elettorale che darebbe alla camera una maggioranza più che affine al governo, se non proprio sua espressione, e con il monocameralismo che la riforma introdurrebbe.
Un 1+2+3 che pur lasciando valido il bisogno della valutazione da parte della Camera, di fatto la rende ancora più implicita di quanto già oggi non faccia la decretazione d’urgenza che appunto è utilizzata un po’ come gli pare.
Un modo quindi per “istituzionalizzare” quel che gli pare che almeno oggi un po’ di dissimulazione la richiede.
Secondo:
Che oggi sia contestabile non vuol dire che sia contestata, assolutamente giusto.
Ma il punto è: se questo è il male, la cura è trasformarla in una cosa che nemmeno richiederà più il tentativo di persuadere il Parlamento a non contestarla?
Sul tre concordo, ma mi pare l’incarto di una caramella che dolce come promette la scritta stampata sopra non è.
Cioè in assoluto sì, ma se il prezzo è la possibilità di usare le Camere come ratificatori di programma governativo per me non è così sicura la convenienza o anche solo il rischio.
Non lo so, mi piacerebbe spostarmi da questo punto perché è davvero quello che mi tiene indeciso.
Lemkin
Sull’uno, che mi sembra sia il punto decisivo: se partiamo dal presupposto che la camera fara’ sempre tutto quello che dice il governo, non e’ che sara’ il voto a data certa a fare la differenza, perche’ una camera totalmente schiava del governo come quella che paventi fara’ quello che dice il governo e basta, “lo dobbiamo approvare entro settanta giorni?approviamolo di corsa, pieghiamo i regolamenti parlamentari, quello che volete”; se invece si parte dal presupposto, da cui parto io, che il parlamento comunque avra’ le sue tensioni, che se renzi e’ il pdc comunque ci saranno bersani e cuperlo che polemizzeranno, e se sara’ salvini polemizzeranno brunetta e alfano ecc. ecc., allora il meccanismo dovrebbe funzionare.
Sul controllo del requisito dell’urgenza: guarda che a oggi non e’ che il parlamento “controlla” l’urgenza. Questa e’ autocertificata dal governo, e puo’ essere controllata dal presidente della repubblica (non so nemmeno se e’ mai successo, comunque eventualmente sono casi rarissimi) o dalla corte costituzionale (anche qui, e’ uno scrutinio raro e che avviene in casi eccezionali tendenzialmente, a quanto ne so).
Il “controllo” del parlamento sta nel fatto che puo’ non convertire il decreto, ma ti rendi conto che e’ una scelta molto forte quella di far decadere un decreto, cioe’ “cancellare” quella legge, e si verifica di rado; molto piu’ forte dell’eventuale rifiuto di garantire il voto a data certa. Perche’ nel primo caso il governo “fa” la legge, questa ha effetto e dopo 60 giorni viene “cancellata”, nel secondo ancora la legge deve essere approvata e quindi si tratta solo di scegliere se garantire o meno tempi brevi per l’approvazione.
In un’altra discussione, Astram manifesta la sua contrarietà sul voto a data certa (http://www.hookii.it/quattro12duemilasedici-il-punto-di-vista-dei-tecnici-sul-referendum-costituzionale-1/#comment-2950052830)
Il vecchio canale è “d’urgenza” e in quanto tale pieno di difetti, se usato come adesso in modo sistematico.
Il nuovo canale rende fisiologica l’ingerenza del governo, con questo aumentando la confusione tra potere esecutivo e potere legislativo. “Voto in tempi certi sull’iniziativa del governo” per me si traduce con “definitivo azzeramento del dibattito parlamentare e ricorso quotidiano al voto di fiducia”.
Allora voglio l’elezione diretta del premier.
Infine, in una terza discussione si scontrano più aspramente i punti di vista favorevoli e contrari alla riforma:
Coco B. Ware critica l’articolo in commento, che manifesta apprezzamento per il fatto che la riforma inserisci limiti alla decretazione d’urgenza (http://www.hookii.it/contro-la-legislazione-demergenza-si-al-referendum/#comment-2995297435)
Argomento risibile: al posto dei decreti, che già sarebbero incostituzionali, basterebbe un ricorso alla consulta e molti salterebbero, arriverà la legge che la Camera deve approvare entro 70 giorni.
Il Parlamento resta il mero ratificatore di decisioni prese dal governo e l’attività legislativa sarà sempre in ostaggio.
Gli rispondono francisco quintay
Il nuovo “disegno di legge prioritario” resta un disegno di legge, quindi le sue disposizioni non entrano subito in vigore e rispetto ad esse si potrà più ampiamente esercitare la funzione emendativa del parlamento, anche grazie al fatto che il superamento del bicameralismo paritario rende prevedibile in molti casi la non necessità di una approvazione doppia conforme - il che, associato ai nuovi e più cogenti limiti imposti alla decretazione d’urgenza, può ben essere un argomento che fa giudicare il testo della riforma come migliorativo.
E Lemkin aggiunge
altri tre punti:
- il ddl “prioritario” deve essere qualificato come tale dalla camera con un suo voto, non e’ una scelta del governo (mentre ora il d.l. dal parlamento non passa affatto, ovviamente)
- Coco B. Ware, dichiarare incostituzionale un d.l. convertito, oltre che avere requisiti abbastanza stringenti (“basterebbe un ricordo alla consulta”…non e’ cosi’ semplice) e’ fonte di confusione, perche’ vuol dire che tu prendi una legge che e’ stata in vigore per mesi o anni, che ha dato vita a determinate aspettative, ha creato determinate situazioni giuridiche, poi ti svegli e non c’e’ piu’…molto ma molto meglio
- il tutto a prescindere dal fatto che avere una disposizione chiara in costituzione e’ una cosa, doverla ricavare da precedenti sentenze o da leggi ordinarie (la 400/88) e’ un’altra…la giurisprudenza cambia, le leggi ordinarie cambiano, la costituzione e’ molto piu’ difficile che cambi
Coco B. Ware replica a Lemkin
Esiste la costituzione formale e quella materiale.
L’abuso della decretazione d’urgenza non è nata con questa costituzione ma un fenomeno degli ultimi trent’anni. Quindi non è un difetto originario ma un malcostume nato e diffusosi relativamente recentemente.
Con la nuova costituzione la situazione rimarrà la stessa il governo chiederà alla camera di dichiarare quel ddl prioritario.
Avremo salve le forme e il governo non rischierà che un avvocato pignoletto faccia saltare un provvedimento con un ricorso alla consulta come accaduto per la Fini Giovanardi, ma la sostanza non cambia.
Il governo detterà l’agenda legislativa al governo e le leggi di iniziativa parlamentare finiranno sempre in fondo.
Gli replicano il Guada
trent’anni su settanta di vita di questa Costituzione. Definirlo un malcostume recente mi sembra un po’ fuori luogo.
Inoltre, in questi ultimi trent’anni ci sono passati proprio tutti da Palazzo Chigi.
E ancora Lemkin
Ma questo perché te parti dal presupposto che ci sarà un governo forte ed un parlamento debole (che è una cosa, al solito, eventualmente figlia di altro - legge elettorale, assetto politico - che non della costituzione).
Il fatto che ci sia un controllo preventivo del parlamento e che non ci sia il problema dell’immediata vigenza del decreto che poi magari viene convertito, magari no, magari modificato, magari dichiarato incostituzionale, mi sembra sia chiaramente un miglioramento. Peraltro il secondo elemento che cito prescinde proprio dai rapporti tra governo e parlamento, è proprio una questione di tecnica legislativa: usare il d.l. crea dei problemi.
Poi se uno deve partire dal presupposto che tanto il parlamento fa quello che dice il governo possiamo anche mettere il triplo voto carpiato per approvare ogni legge e non cambierà niente, ma è una posizione che implica che regolare il funzionamento delle istituzioni non serva a niente. Allora tutti i discorsi che facciamo da sei mesi sono inutili.
E la chiusura di Coco B. Ware
Esatto. La riforma non produrrà effetti positivi neppure nelle parti meglio intenzionate, meno illogiche e meno ingiuste perché il problema della crisi istituzionale italiana non è un problema della carta costituzionale.
Allo stesso ultimo messaggio di Lemkin la replica di Invecchiato Male
Più che altro sono discorsi di sicuro buon funzionamento ex ante contrapposti a cattivi funzionamenti e deviazioni valutati ex post e spesso indipendenti dal testo delle norme.
E la controreplica di Lemkin
Credo che valutare ex post una riforma ancora da approvare sia al di la’ delle forze di chiunque.
Semplicemente si fa il seguente ragionamento
- c’e’ un problema di abuso della decretazione d’urgenza, che va avanti da decenni e quindi nell’assetto istituzionale attuale pare difficilmente risolvibile. Il “testo delle norme” evidentemente non va bene per risolvere il problema, visto che il funzionamento di qualsiasi norma non dipende solo dal testo (fosse cosi’ facile…
- alla luce delle ragioni che causano questo problema, la riforma pone le seguenti soluzioni 1) inasprimento delle regole sulla decretazione d’urgenza (a valle di un’elaborazione gia’ in parte effettuata da fonti di rango inferiore e dalla giurisprudenza costituzionale) 2) previsione di uno strumento alternativo
- in base agli elementi che abbiamo, questi correttivi funzionano? per le ragioni che ho esposto, secondo me si’, ma ovviamente la sfera di cristallo non ce l’ha nessuno
Lo stesso Invecchiato Male in un altro punto della stessa discussione solleva un punto simile a quello di Coco B. Ware (http://www.hookii.it/contro-la-legislazione-demergenza-si-al-referendum/#comment-2995186995)
La decretazione di urgenza per come regolarmente abusata è
già vietata anche dalla attuale Costituzione.
Ci sono pacchi di giurisprudenza della Corte Costituzionale che lo dicono (e le cui massime sono copiate pari pari nell’articolo della riforma).
Quindi la riforma ribadisce una norma già presente e non capisco perchè una Costituzione che sarà votata al massimo da metà paese dovrebbe essere più vincolante (o funzionare meglio) di quella attuale.)
La replica di Vigente
C’è differenza tra dato normativo e interpretazione del dato normativo. Nonostante la giurisprudenza della Corte, è fuor di dubbio che l’attuale lettera dell’art. 77 Cost. permetta la prassi che si è venuta a creare e che viene indicata come abuso. Il termine “abuso” nel diritto ha un valore ben diverso da “violazione”. La nuova formulazione risolve, cristallizzandola, questa problematica.
InvecchiatoMale
Ma se c’è spazio interpretativo anche dopo un covone di sentenze della Consulta non capisco perchè non dovrebbe esserci con la Costituzione nuova sinceramente (che imho è molto pasticciata); quel passaggio lì è un po’ meglio proprio perchè è copincolla delle sentenze delle Corte, che per me hanno/avrebbero già lo stesso valore vincolante.
Vigente
Nel nostro sistema c’è sempre spazio per l’interpretazione, ed è un bene, seppur con alcuni effetti collaterali. Peraltro quel covone di sentenze non è del tutto omogeneo, alcuni fasci son più lunghi, altri più corti, altri che sembrano scappare via.