No Martina, non possono: lo statuto dice che i soci possono richiedere l’assemblea straordinaria, sta al CD convocarla. Il soci non possono convocare un bel nulla, si deve passare attraverso il CD o il presidente.
7.2) Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
Leggiamolo insieme, vuoi? Forse mi sta sfuggendo qualcosa e potrai spiegarmelo, è sicuramente possibile.
Allora diciamo che Bigio, utente moderato e partecipativo, vuole che l 'Assemblea decida urgentemente sul fatto che il temibile presidente Unit abbia deciso un gemellaggio con Stormfront.
Direi che si applica l’articolo 7.2:
7.2) Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
Bigio quindi raccatta 5 persone e fa formale richiesta - come non lo so ma immagino ci sia scritto nel codice civile, una raccomandata qualcosa - al CD di indire una assemblea straordinaria. Unit si riunisce con il CD che è tutto nelle sue mani perchè lavorano tutti per lui e decide prima di tutto di tirare dei mesi: non gli sembra che ci sia scritto da nessuna parte entro quando deve indire l’assemblea. Bigio attende x mesi, dopodichè, notando ostracismo, manda raccomandata al CD intimando la convocazione dell’assemblea straordinaria. Unit si difende notando che non è cosa facile organizzare un’assemblea, e porta ad esempio le assemblee passate. In ogni caso cede e seguendo l’articolo
7.15) L’Assemblea in seduta straordinaria viene convocata mediante pubblicazione di apposito “Avviso di convocazione” nello spazio soci del sito, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché tramite invio di email ai soci.
convoca l’assemblea dopo altri due mesi a santo stefano d’aveto, ridente località ligure per raggiungere la quale servono da qualunque punto di partenza almeno 6 ore di viaggio.
L’assemblea si riunisce e, sorpresa, il numero legale manca:
7.13) Le assemblee convocate in seduta straordinaria sono valide in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti. In seconda convocazione sono valide con la partecipazione di un terzo dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
A questo punto passa (almeno) un altro mese per l’organizzazione dell’assemblea successiva e poi altri 60 giorni.
Fino ad adesso abbiamo accumulato almeno 4 mesi totalmente inattaccabili e presumibilmente almeno altri 4/5 mesi difficilmente attaccabili. Posso ammettere che forse in seconda convocazione l’assemblea straordinaria abbia il numero legale, anche se riesco a pensare ad almeno un paio di trucchi (usabili in altri contesti, tipo un aumento di capitale per diluire un socio molesto btw) per mettersi diciamo nelle condizioni migliori: tu per esempio quando vai in ferie?
Tutto questo mi sembra del tutto compatibile con quello che dicevo io:
Attenzione, caso concreto: probabilmente non ci hai fatto caso, ma l’assemblea che si terrà prossimamente è già convocata in prima e in seconda convocazione a UN GIORNO di distanza, non a mesi di distanza.
Ti ho dimostrato che da statuto devono passare almeno 4 mesi, facilmente estendibili a 6 e più per la convocazione dell’assemblea straordinaria, assemblea ovviamente facilmente manipolabile. Questo era il mio punto statuto alla mano, se mi sbaglio sono qui a capire con te perchè.
Certo, perchè in questo caso è interesse del CD non sabotare l’assemblea. Ma non c’è scritto da nessuna parte che debba essere così, per cui se un presidente malevolo volesse evitare l’assemblea per almeno sei mesi potrebbe farlo agevolmente.
unit, hai fatto confusione tra assemblea ordinaria e straordinaria, sono differenti per competenza. Possiamo fare anche una assemblea ordinaria al mese, se vogliamo.
Poi grazie per queste simulazioni di malafede del direttivo. Possiamo superare il punto che mi pare un po’ OT e abbastanza sviscerato?
Se mi mostri cosa c’è di sbagliato nella mia strategia, in particolare in quale articolo, te ne sarei grato. Perchè questi comportamenti si usano abitualmente con altri tipi di organizzazioni sulle quali ho maggiori competenze.
Capisco che intendi.
Ora, io non sono esperta specificamente in materia di associazioni, ma credo che ci sia già giurisprudenza in materia, soprattutto in caso di malafede del presidente e dei consiglieri (se qualcuno è maggiormente esperto può integrare il punto).
Sulla eventuale questione di contenziosi, in prima battuta ricordo che si può appellare il Consiglio dei Garanti, che è un organo associativo.
(non se vuoi ipotizzare il caso in cui siano malevoli o corrotti anche i Garanti: a quel punto resta in effetti la strada della giustizia civile)
Bigio ha detto che è lecito mettersi nella condizione peggiore nell’analizzare le regole e io sono d’accordo con lui, non ho usato a caso il mio nome. Il fatto che sia possibile statuto alla mano comportarsi in malafede non ha nulla a che vedere con il vostro comportamento che è chiaramente in buona fede: avete indetto un’assemblea sei mesi prima di quando ce ne fosse bisogno e dopo questa votazione in modo che si potesse opporsi in assemblea a come l’avete gestita. Possiamo superare le accuse reciproche? Grazie.
Sì, il punto però è opposto: che se lo ritenesse opportuno un CD malevolo (non voi per carità di dio) potrebbe ignorare le istanze dei soci per almeno sei mesi/un anno e fare un po’ come cazzo gli pare in questo periodo temporale - ad esempio bannare un utente specifico.
A me non sembra ne sviscerato ne OT, è IT al tema del veto sollevato da me e da matyt. E’ un problema parlarne? A me preoccupa.
Se hookii ha 48 soci (numero di comodo ma vicino al reale), significa che un’assemblea valida deve avere 16 soci, comprese deleghe, in seconda convocazione (alla prima non va mai nessuno). Per deliberare devono essere favorevoli in 11.
Per convocarla basta che sopravviva un membro del CD.
Tutto questo è talmente facile che di fatto con un solo messaggio di WhatsApp ai tuoi contatti puoi deliberare su quello che vuoi e cambiare lo statuto.
Di cosa stiamo parlando?
Attenzione che nel comportamento che ho descritto non c’è niente di appellabile, o almeno io non lo vedo, nè ai garanti neè tantomeno alla giustizia. Indire ripetutamente l’assemblea alle isole galapagos immagino lo sarebbe, ma non serve avere zero partecipanti all’assemblea, basta fare le cose in maniera studiata e accorta. Tra l’altro come detto sono tutti comportamenti che si usano in continuazione.
Del fatto che tra quando io utente voglio sottoporre un veto a votazione da parte dei soci e quando questo voto possa venire espresso possono passare anche diversi mesi. Per questa ragione io regolementerei più stringentemente la procedura di consultazione e veto, in modo che se un CD sgarra può tirare un anno al massimo ma poi da statuto decade obbligatoriamente.
No, in realtà (ma ribadisco che non sono esperta del settore), sono abbastanza sicura che il comportamento dei consiglieri delle associazioni debba essere informato del criterio della buona fede oggettiva (su analogia della materia contrattuale, art. 1366 cc), e su questo si gioca l’appellabilità del comportamento dilatorio in malafede.
Un CD tira un anno al massimo e poi da statuto decade obbligatoriamente.
Questo CD in particolare deve tirare un anno solo.
Come vedi le tue paure sono infondate, anzi, consiglio vivamente i soci di cominciare a pensare alle nuove candidature.
Altrimenti convochiamo un’assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione.
No, o meglio sì, ma viene sottoposto a voto dell’assemblea, e questo voto può includere il 90% di cose buone e il 10% di un veto sgradito al CD e anche agli associati. In questa maniera è facile fare un po’ quello che si vuole avendo la riconferma.
Lo dico nuovamente: non sto parlando di questo CD, si parla della regolamentazione del processo di veto e di consultazione, che potrebbe essere abusato da un CD in generale. Possiamo non confondere il rischio di abusi con le accuse di abusi? Grazie.
E’ possibile discutere civilmente (al lab! ) delle regole dell’associazione senza avere in cambio questo tipo di chiusura? Vorrei una regolamentazione del processo di consultazione e di veto e vorrei che siano entrambi ben definiti in ambito per evitare possibili abusi di un futuro CD. E’ un problema così grosso?
Immagino che si possa obiettare che ci può essere un CD che rimandi l’assemblea per tutto l’anno per “ritorsione” per poi decadere (del genere "muoia Sansone con tutti i Filistei)
Voglio aggiungere che io credo che in questo ipotetico caso sarebbe comunque appellabile il consiglio dei Garanti (quindi i soci dovrebbero davvero stare tranquilli anche immaginando i peggiori scenari)
Almeno quattro mesi sono da statuto. Direi almeno 6 perchè non è pensabile che io chiedo al CD un’assemblea straordinaria e il CD organizza tutto il giorno successivo convocando tutti 60 giorni dopo. Poi secondo me c’è ampissimo spazio per fare un po’ come si vuole, ma su questo come te non sono esperto: so solo che se ti devi appellare al codice civile, in particolare alla buona fede sbertucciata in continuazione nelle aule dei tribunali, per una convocazione di un’assemblea nove mesi dopo al posto che sei mi sa che l’associazione non è stata capace di difendere se stessa.