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Statuto dell'Associazione


#1

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1) È costituita l’Associazione denominata “hookii” (in seguito più brevemente indicata come “Associazione”) con sede in Provincia di Milano. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito della stessa Provincia.

1.2) L’Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto; è apartitica, apolitica e aconfessionale.

1.3) I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.

1.4) La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Scopo e oggetto sociale

2.1) hookii è una libera Associazione tra cittadini che nasce con lo scopo di concorrere a creare un’opinione pubblica critica e informata dei fatti.
L’Associazione ha come principi cardine la partecipazione attiva alla diffusione e all’analisi critica delle informazioni attraverso lo scambio aperto di informazioni, il libero confronto tra le diverse opinioni, e la verifica dei fatti intesi come strumenti essenziali per la salvaguardia della libertà d’opinione e della neutralità dell’informazione.
Tali principi sono ritenuti indispensabili per la costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla promozione della persona e la loro promozione è concepita come attività critica cooperativa, da svolgersi valutando, tra le notizie e le analisi pubbliche sulle stesse, quelle che più si attengano al principio di aderenza ai fatti e che meglio concorrano alla formazione di una pubblica opinione correttamente informata e consapevole.
La lettura, l’analisi critica delle informazioni e il libero scambio di opinioni, sempre intese come attività cooperative e non eterodirette, sono quindi il cardine dell’attività istituzionale dell’Associazione, e si concretizzano nella condivisione delle informazioni e nella creazione partecipata e cooperativa di uno spazio condiviso nel quale sia possibile e auspicabile il confronto tra visioni diverse e variamente declinate per forma e contenuti, sempre però nei limiti del rispetto del prossimo, della mediazione reciproca e della buona informazione.

2.2) L’Associazione è legata al sito internet omonimo, inteso come spazio collaborativo, di dialogo e di divulgazione culturale, i cui principi generali sono la salvaguardia della pluralità delle opinioni e l’assenza di moderazione preventiva nel commento delle notizie. Attraverso il suddetto sito, aperto alla partecipazione pubblica anche di soggetti esterni all’Associazione sia per il libero contributo a commento delle notizie, sia per la proposta e la segnalazione di notizie e argomenti di discussione, l’Associazione intende sviluppare una cittadinanza attiva nella fruizione dell’informazione, stimolando il pubblico a esigere dal giornalismo pratiche di correttezza, puntualità, precisione, trasparenza nelle fonti e onestà intellettuale nella gestione e selezione delle notizie. Tale sviluppo si concretizza: nel commento delle notizie e nella promozione di una sana e costruttiva interazione tra i lettori e gli organi di informazione; tramite la promozione nei lettori della selezione delle fonti più accurate; nella critica dell’offerta informativa italiana e internazionale.

2.3) Finalità dell’Associazione, oltre a quelle sopra elencate, sono: la manutenzione ordinaria del sito omonimo e delle eventuali piattaforme tecniche ad esso correlate; la salvaguardia e la promozione, attraverso il suddetto sito, dei principi generali indicati ai precedenti paragrafi, sia attraverso il libero contributo dei singoli soci e della cittadinanza tutta sul piano dei contenuti pubblicati sul sito, sia attraverso l’installazione, la gestione e l’implementazione di strumenti che permettano lo sviluppo del sito e il sostenimento delle spese sociali correlate, sia attraverso la collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, aventi medesimo fine istituzionale.

Articolo 3 – Patrimonio ed entrate

3.1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3.2) Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;
b) proventi delle “quote associative” e delle eventuali “quote integrative”;
c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;
d) proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

3.3) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3.4) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.5) In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

3.6) I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.7) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all’atto dell’adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Articolo 4 – Soci

4.1) Possono far parte dell’Associazione tutte le persone maggiorenni che accettano e condividono gli scopi fissati dallo Statuto, senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2) I soci si dividono in: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. Sono soci fondatori coloro i quali sono presenti all’atto di costituzione dell’Associazione. Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che versano la quota annuale. Sono soci onorari tutte le persone o enti che abbiano contribuito in maniera sostanziale, con donazioni pecuniarie o attraverso servizi resi, alle attività istituzionali dell’Associazione, e che, sulla base di questo, vengano denominate tali dal Consiglio Direttivo. Tutte e tre le tipologie di soci hanno lo stesso peso in sede di votazione, secondo il principio di voto singolo: una testa un voto.

4.3) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4.4) Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori, coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, coloro che sono nominati soci ordinari dal Consiglio Direttivo. Le modalità di adesione sono dettagliate nel Regolamento.

4.5) La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.6) Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell’Associazione, il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti.

4.7) Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:
a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b) il diritto di voto per approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;

4.8) Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono obbligati a versare le quote associative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate. La domanda di ammissione a socio è presentata al Consiglio Direttivo che delibera sull’accoglimento o il rigetto della stessa. L’eventuale rigetto è comunicato all’interessato per iscritto, specificandone i motivi.

4.9) La quota o contributo associativo, oltre che non trasmissibile, non è mai rivalutabile.

4.10) Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:
a) sostenere e collaborare alle attività promosse dall’Associazione;
b) tenere all’interno degli ambienti dell’Associazione, siano essi reali o virtuali, un comportamento rispettoso nei confronti degli altri Soci;
c) svolgere ogni eventuale attività preventivamente concordata, volontariamente e gratuitamente, per la gestione e il funzionamento dell’Associazione e per il raggiungimento delle finalità sociali.
d) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

4.11) L’Associazione si può avvalere delle prestazioni professionali di soci o non soci, il cui compenso viene di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Rinuncia, decadenza ed esclusione dei soci

5.1) Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5.2) Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

5.3) In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all’interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l’escluso non li condivida. Eventuali proteste o ricorsi potranno essere vagliati dal Collegio dei Garanti.

Articolo 6 – Organi dell’Associazione

6.1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Garanti.

Articolo 7 – L’Assemblea

7.1) L’Assemblea dei soci è l’organo primario dell’Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

7.2) Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.

7.3) L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative salvo per i soci onorari.

7.4) Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

7.5) I soci possono presenziare all’Assemblea di persona o tramite delega.

7.6) Vige il principio di voto singolo di cui all’art.2532 secondo comma del Codice Civile. Ogni socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

7.7) I componenti degli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all’Assemblea, ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

7.8) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

7.9) Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall’Assemblea.

7.10) Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto dei presenti a partecipare all’Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.

7.11) L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per deliberare modifiche dello Statuto a norma dell’art. 21 C.C., nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.

7.12) L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

7.13) Le assemblee convocate in seduta straordinaria sono valide in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti. In seconda convocazione sono valide con la partecipazione di un terzo dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

7.14) L’Assemblea in seduta ordinaria viene convocata mediante pubblicazione di apposito “Avviso di convocazione” nello spazio soci del sito, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
Al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve, inoltre, essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

7.15) L’Assemblea in seduta straordinaria viene convocata mediante pubblicazione di apposito “Avviso di convocazione” nello spazio soci del sito, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché tramite invio di email ai soci.

7.16) L’Assemblea ordinaria:
a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
b) annualmente vota il bilancio o rendiconto economico e finanziario;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
d) delibera sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
e) elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine del mandato, l’intero Consiglio Direttivo;

7.17) L’Assemblea straordinaria:
a) elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l’intero Consiglio Direttivo;
b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
d) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

7.18) Per l’elezione delle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto.

7.19) Negli altri casi il voto è palese, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

8.1) Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.

8.2) È composto da 5 oppure 7 membri eletti dall’Assemblea tra i soci maggiorenni aventi il diritto al voto, e con un’anzianità associativa di almeno sei mesi.

8.3) Il Consiglio direttivo resta in carica da un minimo di uno a un massimo di tre anni, secondo deliberazione dell’Assemblea in sede di elezione, e i suoi componenti sono rinnovabili. La durata del mandato del primo Consiglio Direttivo, entrato in carica alla costituzione dell’Associazione, è di un anno.

8.4) Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente ed altri eventuali incarichi.

8.5) La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

8.6) Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile

8.7) Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

8.8) Il Tesoriere, se nominato, redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

8.9) Il Segretario, se nominato, si occupa della tenuta del libro soci, del libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del libro verbali delle riunioni dell’Assemblea.

8.10) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, o in subordine dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

8.11) Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

8.12) Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto.

8.13) In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, questo è sostituito con il primo dei non eletti o, se non fossero disponibili candidati non eletti, con soci ordinari precettati dai restanti membri del Consiglio. Il mandato del nuovo Consigliere dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria.

8.14) Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
b) la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno solare;
c) l’attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea;
d) l’individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
e) la determinazione delle quote sociali;
f) la proposta di modifica dello Statuto e la proposta di eventuale regolamento sociale;
g) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti;
h) la facoltà di nominare, tra i soci e non soci, dei soggetti anche esterni all’ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso purché gli stessi si impegnino a rispettare le norme, i principi e le finalità di cui al presente statuto;
i) la facoltà di formare, dalle nomine sopra descritte, Gruppi Operativi delegati a svolgere particolari funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo stesso. Tali gruppi manterranno, nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio e delle norme, dei principi e delle finalità di cui al presente statuto, piena autonomia di gestione e organizzazione interna, fatta salva la possibilità del Consiglio Direttivo di modificare la composizione dei singoli Gruppi Operativi;
l) la facoltà di sospendere o revocare la delega degli incarichi affidati a soci e non soci
m) l’onere di coordinare e sovraintendere le attività dei suddetti Gruppi Operativi, promuovendo la collaborazione e l’integrazione tra gli stessi, e di garantire l’aderenza del loro operato alle norme, ai principi e alle finalità di cui al presente Statuto.

8.15) Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso di spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Decadenza del Consiglio Direttivo

9.1) Il Consiglio Direttivo decade nel caso di sostituzioni della metà più uno dei suoi componenti durante il mandato.

9.2) In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di un suo impedimento, il Vice Presidente, o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Articolo 10 – Esercizio sociale e bilancio

10.1) L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

10.2) Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo economico e finanziario dell’esercizio precedente, nonché convoca l’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione dello stesso; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

10.3) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.

10.4) Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci.

10.5) Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 11 – Scioglimento

11.1) Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con le stesse modalità previste dall’Articolo 12 bis per le modifiche allo Statuto, dall’Assemblea straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

11.2) Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori, su proposta del Consiglio Direttivo.

11.3) In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 12 – Collegio dei Garanti

12.1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o dell’interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio del Collegio dei Garanti.

12.2) Il Collegio dei Garanti viene nominato dall’Assemblea ogni tre anni ed è costituito da 3 membri, scelti anche tra i non aderenti all’Associazione. Le eventuali sostituzioni avvenute nel corso del triennio devono essere convalidate alla prima Assemblea dopo la nomina. I componenti scadono insieme agli altri componenti normalmente eletti.

Articolo 13 – Norme applicabili

13.1) Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle leggi vigenti, alle norme in materia di associazioni e in particolare alla L.R. della Regione Lombardia 1/08, alla L. 383/00 e alle norme contenute nel libro I del Codice Civile.


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